Il territorio che caratterizza l’intorno aeroportuale deve rispondere a requisiti normativi specifici al fine di garantire che gli aeromobili in atterraggio, decollo e sorvolo possano volare in sicurezza.
A tutela della Aviaton Safety la normativa internazionale prescrivealcune regole per il territorio che circonda un aeroporto e che devono essere rispettate dalle amministrazioni locali e dai cittadini.
Il Considerando Sette del Regolamento UE 139/14, sancisce:
“Per quanto riguarda la gestione di ostacoli nei dintorni dell’aeroporto nonché le altre attività che si svolgono al di fuori del sedime aeroportuale ogni Stato membro può designare le diverse autorità e gli altri soggetti competenti per il monitoraggio, la valutazione e la riduzione dei rischi. Scopo del presente regolamento è di non modificare l’attuale ripartizione dei compiti all’interno dello Stato membro. Tuttavia, è necessario che in ogni Stato membro venga assicurata un’organizzazione capillare delle competenze in materia di protezione dei dintorni dell’aeroporto e di monitoraggio e attenuazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre pertanto garantire che le autorità responsabili della protezione dei dintorni degli aeroporti dispongano delle competenze adeguate per espletare i loro obblighi.”
Il Codice della Navigazione – ex articolo 707 – sancisce:
[I]. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.
[II]. Il personale incaricato dall’ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l’assistenza della forza pubblica.
[III]. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell’ufficio del comune interessato.
[IV]. Dell’avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.
[V]. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.
[VI]. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.